IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art.  5,
comma 2, lettera e); 
  Visto l'art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962,  n.  1114,  il
quale prevede  che  il  personale  dipendente  delle  amministrazioni
pubbliche possa essere collocato fuori ruolo per assumere un  impiego
o un incarico temporaneo presso organismi internazionali; 
  Visto l'art. 37 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, il quale prevede  che  la  Missione  diplomatica
svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni  consistenti
principalmente nel proteggere gli interessi nazionali  e  tutelare  i
cittadini e i loro interessi; 
  Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, il quale attribuisce al Ministero  degli  affari  esteri  «le
funzioni e i compiti spettanti allo  Stato  in  materia  di  rapporti
politici,  economici,  sociali   e   culturali   con   l'estero;   di
rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani
in sede internazionale»; 
  Visto l'art. 12, comma 2,  del  medesimo  decreto  legislativo,  il
quale  in  relazione  alle  funzioni   di   coordinamento   in   sede
internazionale specifica che «nell'esercizio delle  sue  attribuzioni
il Ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attivita'
internazionali ed  europee  delle  singole  amministrazioni  con  gli
obiettivi di politica internazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
  Visto l'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
il quale dispone che i  dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni,
nonche' gli appartenenti alla  carriera  diplomatica  e  prefettizia,
siano  collocati,  salvo  motivato  diniego  dell'amministrazione  di
appartenenza   in   ordine   alle   proprie    preminenti    esigenze
organizzative, in aspettativa senza assegni  per  lo  svolgimento  di
attivita' presso soggetti e  organismi,  pubblici  o  privati,  anche
operanti in sede internazionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.
95; 
  Considerato che l'impegno dell'Italia a favore  della  pace,  della
sicurezza e del sistema multilaterale e' obiettivo  principale  della
sua  politica  estera,  riconosciuto  a  livello   internazionale   e
testimoniato dai contributi finanziari e umani che  il  nostro  Paese
assicura alte organizzazioni internazionali; 
  Considerato  che  tale  priorita'   richiede   una   strategia   di
rafforzamento   della   presenza   italiana   nelle    organizzazioni
internazionali; 
  D'intesa con il Ministro degli affari esteri; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri  nella  riunione  del  22  luglio
2010; 
 
                              E m a n a 
 
 
                       la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Funzionari internazionali di cittadinanza italiana 
 
  1.  Lo  Stato  riconosce  il  ruolo  fondamentale  dei   funzionari
internazionali di cittadinanza italiana per la  presenza  dell'Italia
nel mondo e ne rispetta l'indipendenza.